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Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.

La presente circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto
inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole
dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel
rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto
2011, n. 151.
Data:
Sabato, 24 Gennaio 2026 (ore 09:00)

Descrizione

Gli indirizzi sono fondati sulle fonti normative vigenti e chiarimenti ufficiali già forniti da
questa Direzione Centrale al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.
 Assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011
Si richiama il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11.
Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti
non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi
nell’Allegato I del decreto.
La medesima nota chiarisce che:
• qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
• restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo
esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
 Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo
Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18
giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e
trattenimenti pubblici.
Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:
• il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di
pubblico spettacolo;
• il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione
Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
• il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento
con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.
Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale
attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.
Attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)
Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici
esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i
pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
• non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
• la capienza della sala non superi 100 persone.
In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo
accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o
ristorante.
Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una
trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende
necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del
T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle
regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).

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Ultimo aggiornamento

24/01/2026 09:04




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