Descrizione
Gli indirizzi sono fondati sulle fonti normative vigenti e chiarimenti ufficiali già forniti da
questa Direzione Centrale al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.
Assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011
Si richiama il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11.
Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti
non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi
nell’Allegato I del decreto.
La medesima nota chiarisce che:
• qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
• restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo
esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo
Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18
giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e
trattenimenti pubblici.
Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:
• il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di
pubblico spettacolo;
• il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione
Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
• il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento
con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.
Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale
attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.
Attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)
Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici
esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i
pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
• non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
• la capienza della sala non superi 100 persone.
In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo
accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o
ristorante.
Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una
trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende
necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del
T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle
regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).
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Ultimo aggiornamento
24/01/2026 09:04